NEWSLETTER LAVORO 05 – 2021_bis
mercoledì, Mag 26

DECRETO SOSTEGNI BIS – PUBBLICAZIONE

In data 26.05.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL Sostegni bis di cui si è parlato nella
precedente newsletter 05.2021.
A seguito della pubblicazione del testo è opportuno fare alcune precisazioni in materia di
integrazioni salariali e blocco dei licenziamenti:

Il Decreto prevede la possibilità, per i datori di lavoro che hanno accesso alla CIGO, e che nel primo semestre 2021 hanno subito una riduzione di fatturato superiore al 50% rispetto al primo semestre 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni sulla durata massima e sulle causali per le quali è possibile ricorrere alla CIGS, per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021.
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.
Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione del massimale previsto per le integrazioni salariali e con accredito della relativa contribuzione figurativa.
Per questi trattamenti speciali di CIGS non è dovuto alcun contributo addizionale.
Sempre per i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO che a decorrere dalla data del 1 luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di cassa integrazione ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale.
Per i datori di lavoro che si avvalgono della CIGO o della CIGS per le causali ordinarie dall’1 luglio in poi resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui:

  1. il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
  2. si tratti di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  3. nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, i quali possono accedere al
    trattamento Naspi.

Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del FIS, dei fondi bilaterali di solidarietà o della CIGD valgono invece le disposizioni già previste dal Decreto Sostegni (28 settimane fruibili fino al 31 dicembre, divieto di licenziamento per motivi economici previsto fino al 31 ottobre).

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